LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2004, n. 13 "Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica"
(Pubblicata sul BURM n. 11 del 1° giugno 2004)
ARTICOLO 1 Dichiarazione di sismicità
2) Bojano
3) Campochiaro
4) Cantalupo nel Sannio
5) Carpinone
6) Castel del Giudice
7) Castellino del Biferno
8) Castelpetroso
9) Castelpizzuto
10) Cercemaggiore
11) Cercepiccola
12) Colle d'Anchise
13) Frosolone
14) Guardiaregia
15) Macchiagodena
16) Pettoranello del Molise
17) Roccamandolfi
18) San Giuliano del Sannio
19) San Massimo
20) San Pietro Avellana
21) San Polo Matese
22) Sant'Elena Sannita
23) Santa Maria del Molise
24) Sepino
25) Spinete
26) Vinchiaturo
2) Agnone
3) Bagnoli del Trigno
4) Belmonte del Sannio
5) Bonefro
6) Busso
7) Campobasso.
8) Campodipietra
9) Campolieto
10) Capracotta
11) Carovilli
12) Casacalenda
13) Casalciprano
14) Castel San Vincenzo
15) Castelbottaccio
16) Castelmauro
17) Castelverrino
18) Castropignano
19) Cerro al Volturno
20) Chiauci
21) Civitacampomarano
22) Civitanova del Sannio
23) Colli a Volturno
24) Colletorto
25) Conca Casale
26) Duronia
27) Ferrazzano
28) Filignano
29) Forlì del Sannio
30) Fornelli
31) Fossalto
32) Gambatesa
33) Gildone
34) Guardialfiera
35) Isernia
36) Jelsi
37) Larino
38) Limosano
39) Longano
40) Lucito
41) Lupara
42) Macchia d'Isernia
43) Macchia Valfortore
44) Matrice
45) Mirabello Sannitico
46) Miranda
47) Molise
48) Monacilioni
49) Montagano
50) Montaquila
51) Montelongo
52) Montenero Valcocchiara
53) Monteroduni
54) Montorio nei Frentani
55) Morrone del Sannio
56) Oratino
57) Pesche
58) Pescolanciano
59) Pescopennataro
60) Petrella Tifernina
61) Pietrabbondante
62) Pietracatella
63) Pietracupa
64) Pizzone
65) Poggio Sannita
66) Pozzilli
67) Provvidenti
68) Riccia
69) Rionero Sannitico
70) Ripabottoni
71) Ripalimosani
72) Roccasicura
73) Roccavivara
74) Rocchetta a Volturno
75) Rotello
76) Salcito
77) San Biase
78) San Giovanni in Galdo
79) San Giuliano di Puglia
80) San Martino in Pensilis
81) Sant'Agapito
82) Sant'Angelo del Pesco
83) Sant'Angelo Limosano
84) Sant'Elia a Pianisi
85) Santa Croce di Magliano
86) Scapoli
87) Sessano del Molise
88) Sesto Campano
89) Torella del Sannio
90) Toro
91) Trivento
92) Tufara
93) Ururi
94) Vastogirardi
95) Venafro
2) Campomarino
3) Guglionesi
4) Mafalda
5) Montecilfone
6) Montefalcone nel Sannio
7) Montemitro
8) Montenero di Bisaccia
9) Palata
10) Petacciato
11) Portocannone
12) San Felice del Molise
13) San Giacomo degli Schiavoni
14) Tavenna
15) Termoli
2. Il recepimento delle modifiche delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche avviene con atto deliberativo della Giunta regionale.
b) per le costruzioni di privati i cui lavori siano già regolarmente iniziati;
c) per i progetti di privati già provvisti di permesso di costruire alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico provvisti di permesso di costruire, già appaltati o in fase di costruzione, nelle zone sismiche di nuova classificazione di cui all'articolo 1, si tiene conto di tale nuova classificazione con la possibilità, per non oltre 18 mesi a partire dall'8 maggio 2003, di applicare le norme tecniche vigenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza stessa.
4. Per le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico, anche se già approvati ma non ancora appaltati e che fruiscano di finanziamento, anche parziale, disposto dalla Regione, si applicano le nuove norme tecniche e la nuova classificazione per le progettazioni sismiche. Per gli edifici e le opere, con riferimento al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 - Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 - qualunque sia la fonte di finanziamento, si applicano le norme tecniche e la classificazione sismica, di cui all'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003.
5. Per le opere e gli edifici di cui al precedente comma 4, già appaltate o in corso di costruzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il tecnico progettista dovrà dichiarare entro 30 giorni all'Ufficio Tecnico Regionale lo stato dei lavori. Nel caso in cui la struttura risulti già completamente realizzata, l'opera potrà essere ultimata senza adeguamento entro il termine di 18 mesi, salvo procedere a verifica entro i 5 anni previsti dal comma 3 dell'art. 2 dell'Ordinanza per le opere strategiche. Nel caso in cui la struttura non risulti già completamente realizzata, occorrerà procedere all'adeguamento alla nuova normativa sismica ed alla nuova classificazione a meno che il committente non intenda arrestare la realizzazione dell'opera al piano in corso di esecuzione.
6. In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere, di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'Ordinanza, la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica, di cui all'articolo 1 della presente legge, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, a partire dall'8 maggio 2003, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica.
2. La Regione, sulla base delle verifiche effettuate, predispone un programma finanziario e temporale degli interventi di adeguamento sismico degli edifici.
2. Per i Comuni non già classificati sismici alla entrata in vigore della presente legge o che hanno subìto una variazione di classificazione sismica, è fatto obbligo di procedere entro 3 anni all'adeguamento dello strumento urbanistico alle norme derivanti dalla nuova classificazione.
3. Gli strumenti urbanistici dovranno comunque essere adeguati alle eventuali prescrizioni derivanti dalle indagini esperite per la microzonazione sismica.